Cass. civ. n. 14995 del 29 maggio 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione - Vizio deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento e condizioni.
Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile se volto a dedurre vizi della motivazione nei limiti consentiti dalla formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, e, dunque, soltanto per censurarne l'inesistenza, la contraddittorietà o la mera apparenza, non essendo consentita al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o razionalità della motivazione stessa in ordine alle questioni di fatto, la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200