Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4827 del 14 luglio 1983

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4827 del 14 luglio 1983

Testo massima n. 1

L’applicabilità dell’art. 1424 ,c.c., sulla conversione dei contratti nulli, anche ai negozi unilaterali, in virtù del richiamo di cui al precedente art. 1324, comporta solo la convertibilità di un negozio unilaterale nullo in un altro negozio unilaterale, ma non già quella di un contratto nullo in un negozio unilaterale, esclusa dall’espressa previsione nell’art. 1424 citato della possibilità di conversione del contratto nullo soltanto in un contratto diverso.

Testo massima n. 2

La delazione ereditaria può avvenire solo per testamento o per legge, senza, quindi, l’ipotizzabilità di un tertium genus, come il patto successorio che, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale [ e pertanto di ordine pubblico ] del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione non suscettibile della conversione ex art. 1424 c.c., in un testamento mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze