Cass. pen. n. 8437 del 28 febbraio 2001

Testo massima n. 1


A differenza di quanto si verifica nel caso in cui sia mancata ab origine la registrazione su supporto magnetico di conversazioni intercettate, il sopravvenuto deterioramento di detto supporto recante le registrazioni a suo tempo debitamente effettuate non è causa di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, quando essi siano recuperabili mediante ricorso ad altri mezzi, ivi comprese le annotazioni effettuate sui c.d. «brogliacci» e le eventuali deposizioni dei verbalizzanti.

Testo massima n. 2


La richiesta di giudizio abbreviato non vale, di per sè, ad escludere la rilevabilità di cause di inutilizzabilità di atti che abbiano carattere assoluto, in quanto derivanti da violazioni di norme di legge concernenti il procedimento di acquisizione della prova. (Nella specie l'inutilizzabilità — peraltro ritenuta insussistente dalla S.C. — sarebbe derivata, trattandosi di prova costituita dai risultati di intercettazioni telefoniche, dall'intervenuto deterioramento del supporto magnetico recante la registrazione delle conversazioni intercettate).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE