Cass. civ. n. 15023 del 29 maggio 2023
Testo massima n. 1
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE
Azione volta alla delibazione di sentenza straniera - Natura - Domanda giudiziale diretta a far valere un diritto - Esclusione - Efficacia meramente processuale - Conseguenze - Imprescrittibilità - Idoneità ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c. - Esclusione.
L'azione volta alla delibazione di una sentenza straniera non integra una domanda diretta a far valere un diritto ex art. 2907 c.c., dovendosi riconoscere alla stessa un'efficacia meramente processuale, consistente nel dare impulso ad un procedimento di giurisdizione oggettiva, con la conseguenza che essa, oltre ad essere imprescrittibile, non è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di credito posto a fondamento dell'accertamento contenuto nel giudicato estero.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2907
Cod. Civ. art. 2943
Cod. Civ. art. 2945
Cod. Civ. art. 2934
Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67