Cass. civ. n. 15028 del 29 maggio 2024
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - AZIONI - IN GENERE
Matrimonio tra affini in linea retta - Nullità insanabile - Cessazione del matrimonio da cui deriva l'affinità - Irrilevanza - Ragioni - Impugnazione - Legittimazione - Interesse successorio pregiudicato - Rilevanza - Fattispecie.
Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile, anche in caso di cessazione, scioglimento o declaratoria di nullità del vincolo da cui deriva l'affinità, poiché tale vincolo, che lega un coniuge ai parenti dell'altro, non cessa neanche con la morte, se non per alcuni effetti relativi all'obbligazione alimentare, legittimando alla proposizione dell'azione di cui all'art. 117 c.c. il titolare di un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato in capo al figlio, in quanto titolare di un interesse successorio attuale, la legittimazione ad impugnare il nuovo matrimonio contratto dal padre, poi deceduto, con la figlia della sua precedente moglie, anch'ella deceduta).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 117
Cod. Civ. art. 87
Cod. Civ. art. 78