Cass. civ. n. 15057 del 29 maggio 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Natura - Dichiarazione unilaterale recettizia - Efficacia - Condizioni - Rimessione dell'atto direttamente dall'obbligato al creditore - Necessità - Conoscenza indiretta del documento da parte del creditore - Irrilevanza - Fattispecie.


Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che la scrittura privata con cui due coniugi avevano regolamentato le modalità di restituzione di una somma ricevuta a mutuo dai genitori di uno di essi potesse rivestire efficacia di riconoscimento di debito nei confronti di questi ultimi).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 2104 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1988

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE