Cass. civ. n. 15071 del 29 maggio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI Emolumenti assimilati a lavoro dipendente - Somme maturate in un determinato anno ed erogate in quello successivo, purché in termine congruo - Tassazione separata - Esclusione - Convenzioni - Termine congruo - Identificazione con quello pattuito - Fondamento.


In tema di emolumenti assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate nell'anno successivo, purché entro un termine considerato congruo, o perché necessario al calcolo del compenso maturato o perché, nell'ipotesi di convenzioni disciplinanti la singola voce aggiuntiva, pattuito tra le parti in autonomia contrattuale, la quale integra la norma e costituisce presupposto del successivo inquadramento fiscale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3581 del 2020

Normativa correlata

DPR 21/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.
DPR 21/12/1986 num. 917 art. 50
Cod. Civ. art. 1321
Cod. Civ. art. 1322
Cod. Civ. art. 1183
Cod. Civ. art. 1184

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