Cass. pen. n. 15098 del 27 marzo 2024

Testo massima n. 1


AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre la querela ex art. 85 d.lgs. citato - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante - Possibilità - Sussistenza - Conseguente procedibilità d'ufficio del reato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.


In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., valevole a rendere il delitto procedibile d'ufficio, era incorso in una nullità assoluta di ordine generale, concernente l'esercizio dell'azione penale).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 43255 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Costituzione art. 112
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

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