Cass. pen. n. 15125 del 28 marzo 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - Annullamento per omessa motivazione sul "periculum in mora" - Reiterazione della misura - Ammissibilità - Ragioni.


In tema di misure cautelari reali, l'annullamento di un decreto di sequestro preventivo per totale assenza di motivazione in ordine al "periculum in mora" non osta all'emissione, nei confronti della medesima persona, di un nuovo vincolo avente ad oggetto lo stesso bene, posto che il giudicato cautelare non si forma nel caso in cui, in sede di annullamento, non sia stata espressa alcuna valutazione, pur se solo incidentale o implicita, circa i presupposti richiesti per l'emissione della misura.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 43213 del 2010

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE

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