Cass. civ. n. 15142 del 30 maggio 2023

Testo massima n. 1


DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI


Matrimonio - Nullità - Sentenza dei tribunali ecclesiastici - Delibazione - Condizioni - Condizione “pro futuro” ex art. 1102, par. 1, codice canonico - Accertamento della conoscenza o della conoscibilità della riserva mentale - Necessità - Mancanza - Impossibilità di delibazione per contrarietà all'ordine pubblico - Ragioni - Tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.


In caso di apposizione al vincolo matrimoniale di una condizione "pro futuro", ex art. 1102, par. 1, del codice canonico (nella specie consistente nella maggiore affettività "post nuptias" dell'altro coniuge), l'esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario postula che la condizione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero sia stata da questi conosciuta o non colpevolmente ignorata; in mancanza, la delibazione è impedita dalla contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento del coniuge incolpevole.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST.
Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8

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