Cass. civ. n. 1517 del 15 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE Giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace - Erronea liquidazione delle spese - Appellabilità - Violazione delle norme sul procedimento - Esclusione - Fondamento.


Nei giudizi previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l'appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono "norme sul procedimento" né "principi regolatori della materia".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13219 del 2010

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST.

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