Cass. civ. n. 1517 del 15 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE Giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace - Erronea liquidazione delle spese - Appellabilità - Violazione delle norme sul procedimento - Esclusione - Fondamento.
Nei giudizi previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l'appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono "norme sul procedimento" né "principi regolatori della materia".
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST.