Cass. civ. n. 15175 del 30 maggio 2023
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE
Liquidazione dei danni - Presupposto - Onere probatorio della parte istante - Sussistenza - Portata.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.
Riferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 96
Cod. Civ. art. 2697
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 1226