Cass. civ. n. 15216 del 30 maggio 2024
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE
Transazione tra medico e danneggiato - Effetti sulla domanda svolta nei confronti della struttura ospedaliera per fatto del medico - Preclusione all'esercizio dell'azione risarcitoria - Esclusione - Conseguenze - Riduzione del quantum debeatur - Criteri.
In tema di responsabilità da attività medico-chirurgica, la transazione intervenuta tra medico e danneggiato non preclude a quest'ultimo di introdurre e coltivare la domanda risarcitoria nei confronti della struttura coobbligata in solido, incidendo unicamente in termini di riduzione del quantum debeatur, da determinarsi alla stregua dei criteri di cui alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, n. 30174 del 2011.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1304 com. 1
Cod. Civ. art. 1228
Cod. Civ. art. 2055