Cass. pen. n. 1525 del 6 dicembre 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Delitti aggravati dall'art. 416-bis.l cod. pen - Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Difetto di contestazione di intraneità all'associazione di tipo mafioso - Ricorso alle modalità comportamentali tipiche dell'associazione - Valutazione da parte del giudice degli elementi astrattamente idonei ad escludere la presunzione - Necessità - Fattispecie.
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.l cod. pen., sebbene l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti. (Fattispecie relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso nei confronti di persona che annoverava un unico precedente del 2007, in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata rilevando che il notevole arco di tempo trascorso tra il delitto contestato e l'unico precedente gravante sull'indagato, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.