Cass. civ. n. 1525 del 15 gennaio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Struttura sanitaria convenzionata - Dipendente - Infermiera - Farmaci - Rifiuto di somministrazione per ragioni amministrative - Grave insubordinazione - Sussistenza.


In tema di licenziamento per giusta causa, costituisce grave insubordinazione il rifiuto di un'infermiera, dipendente di struttura sanitaria convenzionata, di eseguire la prestazione disposta dai suoi superiori (nella specie, la somministrazione di un trattamento farmacologico), senza che possa escludere l'illegittimità della condotta l'adduzione di motivi burocratico-amministrativi, asseritamente impeditivi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13188 del 2003

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2119
Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

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