Cass. civ. n. 1525 del 15 gennaio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA


Struttura sanitaria convenzionata - Dipendente - Infermiera - Farmaci - Rifiuto di somministrazione per ragioni amministrative - Grave insubordinazione - Sussistenza.


In tema di licenziamento per giusta causa, costituisce grave insubordinazione il rifiuto di un'infermiera, dipendente di struttura sanitaria convenzionata, di eseguire la prestazione disposta dai suoi superiori (nella specie, la somministrazione di un trattamento farmacologico), senza che possa escludere l'illegittimità della condotta l'adduzione di motivi burocratico-amministrativi, asseritamente impeditivi.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2119
Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 13188/2003

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE