Cass. civ. n. 3717 del 19 aprile 1994
Testo massima n. 1
In tema di aree da destinare — per il disposto dell'art. 41 sexies della legge urbanistica, introdotto dall'art. 18 della legge ponte — a parcheggio per le nuove costruzioni —, non può ritenersi rispettata la finalità propria della normativa vincolistica in presenza di un comportamento del costruttore che adibisca l'area stessa ad autorimessa a pagamento, ancorché mettendola anche a disposizione dei proprietari delle unità abitative, poiché in tal modo viene meno la relazione necessaria e permanente tra la cosa principale e quella accessoria e la possibilità di utilizzazione dell'autorimessa da parte dei detti proprietari viene a dipendere da fattori soggettivi e variabili, mentre la suddetta finalità si realizza soltanto con il vincolo reale di destinazione.
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