Cass. civ. n. 15265 del 30 maggio 2023
Testo massima n. 1
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI Spese per attività stragiudiziale - Natura - Danno emergente - Conseguenze - Liquidazione in favore del danneggiato - Necessità - Spettanza in capo all’avvocato antistatario - Esclusione.
Le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2043