Cass. pen. n. 1527 del 28 novembre 2024

Testo massima n. 1


SENTENZA - PUBBLICAZIONE - Lettura del dispositivo all’esito della camera di consiglio - Videoconferenza - Interruzione - Assenza per legittimo impedimento dell’imputato alla ripresa del collegamento - Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.


La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 40711 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis

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