Cass. civ. n. 15271 del 30 maggio 2023

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Difensore - Obblighi professionali - Contenuto - Consegna della documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico - Obbligo di sollecitazione - Onere della prova in capo all’avvocato - Sussistenza - Fattispecie.


Tra gli obblighi professionali dell'avvocato rientra quello di sollecitare il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, il cui adempimento è onere dell'avvocato medesimo provare, onde non incorrere in responsabilità professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato la responsabilità di un avvocato per aver ritardato la proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. – con conseguente rigetto di quest'ultimo per carenza del presupposto del "periculum in mora" -, sul presupposto che il cliente non avesse dimostrato la tempestiva consegna al legale della documentazione necessaria per l'instaurazione del procedimento).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8494 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697
Cod. Civ. art. 2236
Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Cod. Civ. art. 1218

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