Cass. civ. n. 15276 del 30 maggio 2023
Testo massima n. 1
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE Fallimento di società fiduciaria - Creditori ammessi al passivo - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Estensione all'organo di vigilanza coobbligato (CONSOB) - Configurabilità - Art. 1310, comma 1, c.c. - Applicabilità.
In caso di fallimento della società fiduciaria resasi inadempiente al mandato conferitole dagli investitori, l'ammissione allo stato passivo determina, in favore di questi ultimi, l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura; tale effetto, in applicazione dell'art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche al soggetto coobbligato (CONSOB), tenuto al risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti per omessa vigilanza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1292
Cod. Civ. art. 1310
Cod. Civ. art. 2055
Cod. Civ. art. 2945
Cod. Civ. art. 2947
Legge Falliment. art. 93
Legge Falliment. art. 94
Cod. Civ. art. 2935
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58