Cass. civ. n. 15311 del 31 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Appello - Verifica del contraddittorio - Sostituzione dell'udienza con trattazione scritta - Improcedibilità - Verifica dell'esistenza e regolarità della notifica - Necessità.


Nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2005 del 2015

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 127 undecies
Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4
Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 348
Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

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