Cass. civ. n. 15332 del 31 maggio 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE DEI DEBITI COMUNI Giudizio di divisione - Pagamento di debiti solidali fuori dei limiti temporali di cui all’art. 1115, comma 2, c.c. - Conseguenze - Diritto di regresso - Preclusione - Esclusione.


In tema di scioglimento della comunione, la previsione di cui all'art. 1115, comma 3, c.c. - per effetto della quale il compartecipe, il quale abbia estinto i debiti solidali fuori dai limite temporali previsti nel comma 2, non può pretendere il rimborso in natura tramite l'incremento di quota e, dunque, aspirare a trasformare il suo diritto di credito in un diritto reale - non preclude l'esercizio del diritto di regresso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20841 del 2013

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1115

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