Cass. civ. n. 15345 del 31 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione con modalità telematiche - Da una casella PEC ad una casella ordinaria - Ricevuta di accettazione - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento.


La notificazione effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltanto l'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l'esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31085 del 2022

Normativa correlata

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis
Cod. Proc. Civ. art. 160
DPR 11/02/2005 num. 68 art. 5
DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6

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