Cass. civ. n. 15364 del 31 maggio 2023
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Costo del personale - Decisioni datoriali prive di copertura finanziaria - Inefficaci - Eccezioni - Prestazioni di lavoro di fatto.
Nel pubblico impiego privatizzato le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 153 com. 5
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Costituzione art. 35
Costituzione art. 36
Costituzione art. 97 CORTE COST.