Cass. pen. n. 15406 del 20 dicembre 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Datore di lavoro - Documento di valutazione dei rischi - Adozione di misure di prevenzione - Rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità del datore - Condizioni - Fattispecie.


In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la redazione del documento di valutazione dei rischi effettuata da un professionista incaricato, dotato delle necessarie competenze e l'adozione delle prescritte misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo possa rilevare la sussistenza di rischi ulteriori o l'inadeguatezza delle modalità di prevenzione di quelli già correttamente individuati, adoperando l'ordinaria diligenza, sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna del datore di lavoro per le lesioni da ustione riportate da un lavoratore, attinto da schizzi di alluminio fuso, mentre eseguiva la "scorificazione" del metallo in fusione indossando guanti in pelle fino al polso, grembiule e pantaloni in cotone, occhiali senza calotta protettiva di viso e capo, nonostante il DVR non prevedesse, per l'esecuzione dell'operazione, l'utilizzo di indumenti "alluminizzati" termoprotettivi).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 22147 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 76
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 77 com. 3

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