Cass. pen. n. 4086 del 22 gennaio 1998
Testo massima n. 1
Il computo del termine massimo di custodia cautelare è regolato dall'art. 303 c.p.p. con riguardo a quattro fasi; la seconda di queste è compresa tra il provvedimento che dispone il giudizio e la sentenza di condanna di primo grado. In tale fase il termine massimo va determinato in base al combinato disposto degli artt. 278 e 303 c.p.p., con riferimento esclusivo alla pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede, senza considerare le statuizioni contenute nella sentenza di condanna, che eventualmente incidano sulla contestazione nel senso di escluderla o qualificarla diversamente. La pronuncia della sentenza di condanna di primo grado ha esclusivamente i seguenti tre effetti: 1) interrompere il decorso del termine; 2) costituire il momento iniziale della fase successiva; 3) sostituire in tale fase al reato per cui si procede quello in concreto ritenuto in sentenza. Questa, pertanto, ha effetto esclusivamente all'interno della nuova fase in cui non si deve più tenere conto del reato come ipotizzato nel provvedimento che dispone il giudizio, bensì di quello effettivamente configurato nella sentenza di condanna.
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