Cass. pen. n. 2172 del 21 settembre 1995

Testo massima n. 1


Il principio dell'applicazione della legge più favorevole non trova attuazione nella fase dinamica preprocessuale delle indagini preliminari, ed in particolare nel procedimento incidentale de libertate ove al tribunale, in sede di riesame o di appello, è inibito qualsiasi potere istruttorio e di modifica dell'imputazione formulata dal pubblico ministero: qualora pertanto il reato contestato nell'ordinanza applicativa di una misura cautelare sia qualificato con riferimento alla legge vigente e non a quella, più favorevole, in vigore al momento della commissione del fatto, la delibazione del tribunale della libertà, ai fini del computo dei termini massimi della custodia cautelare, deve comunque svolgersi sulla base dell'imputazione così come rubricata, restando impregiudicata l'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 3, c.p., al momento della decisione del merito.

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