Cass. pen. n. 15425 del 12 dicembre 2022
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Reato di scambio elettorale politico-mafioso - Nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. a seguito della legge n. 43 del 2019 - Accordo con affiliato che agisca “uti singulus” - Procacciamento dei voti mediante le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. - Prova - Necessità.
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi "uti singulus", è necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 416 bis com. 3
Legge 21/05/2019 num. 43