Cass. pen. n. 15429 del 8 marzo 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE


Minaccia “silente” commessa da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso - Configurabilità del concorso dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., con quella dell’utilizzo del metodo mafioso prevista dall'art.416 bis.1. - Sussistenza - Ragioni.


In tema di estorsione, l'aggravante, soggettiva, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., può concorrere con quella, oggettiva, dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza è funzionale a sanzionare la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda è volta a punire la maggior capacità intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non è associato.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3
Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

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