Cass. pen. n. 15430 del 12 marzo 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO - Giudizio di appello - Motivi di ricorso non attinenti al trattamento sanzionatorio - Scioglimento d'ufficio del vincolo della continuazione ritenuta in primo grado - Possibilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.


In tema di giudizio di appello, è illegittima, in quanto viola il principio devolutivo, la statuizione con cui, in riforma della decisione impugnata dal solo imputato con motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio, sia sciolto, "ex officio", il vincolo della continuazione riconosciuto in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata sciolta d'ufficio la ritenuta continuazione tra delitti e contravvenzioni).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 23042 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581

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