Cass. pen. n. 15431 del 15 marzo 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE - Delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Aumento di sei mesi ex art. 303, comma 1, lett. b, n. 3-bis, cod. proc. pen. dei termini di fase – Automatismo – Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.


In tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi dei termini della fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., è automatico, in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti e pertanto, ai fini della sua operatività, non è necessario alcun provvedimento del giudice.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 32768 del 2003

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A

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