Cass. civ. n. 15431 del 03 giugno 2024

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Constatazione amichevole d'incidente - Sottoscrizione di entrambi i conducenti - Valore presuntivo - Superamento - Onere della prova contraria - A carico dell’assicuratore - Sussistenza.


In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25770 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 143 com. 2
Cod. Civ. art. 2733 com. 3

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