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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 210 del 9 marzo 1992

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 210 del 9 marzo 1992

Testo massima n. 1

L’art. 278 c.p.p. è applicabile anche ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare. Da ciò deriva che ai detti fini deve tenersi conto, non soltanto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale ma indistintamente di tutte le circostanze ad effetto speciale, siano esse aggravanti od attenuanti. Peraltro, la circostanza attenuante ad effetto speciale, per incidere sui termini di durata della custodia cautelare deve essere definitivamente attribuita e non ancora sub judice. [ Fattispecie in cui la circostanza attenuante ad effetto speciale era stata riconosciuta nella sentenza di condanna, ancora sub judice, perché investita dall’impugnazione del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che, non incidendo la circostanza stessa sulla misura della «pena stabilita dalla legge» ai fini del computo dei termini di durata della custodia cautelare, per le fasi ulteriori avrebbe dovuto farsi riferimento all’imputazione non attenuata ].

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