Cass. pen. n. 15509/2002

Testo massima n. 1


Sono da ritenere abusive, e pertanto suscettibili di dar luogo alla configurabilità del reato previsto dall'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633, tutte le duplicazioni di programmi informatici che siano realizzate al di fuori delle forme previste dagli art. 64 bis, 64 ter e 64 quater della medesima legge. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15509 del 27 febbraio 2002

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