Cass. civ. n. 15544 del 01 giugno 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Morte del contribuente - Mancata comunicazione delle generalità e del domicilio degli eredi - Notificazione eseguita non collettivamente ed impersonalmente ma a mani proprie di uno di essi - Nullità - Esclusione - Fondamento.
In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.