Cass. civ. n. 15548 del 01 giugno 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Scuola - Personale ATA - Trasferimento d’ufficio, anche per incompatibilità ambientale, di componente r.s.u. - Nulla osta del sindacato - Necessità.


In tema di personale dipendente della scuola con la qualifica di ATA, il trasferimento d'ufficio, anche per incompatibilità ambientale, di un componente r.s.u. presso un istituto ubicato in una sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del c.c.n.q. del 7 agosto 1998 (contratto collettivo nazionale quadro sulle prerogative sindacali) può essere predisposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza e della r.s.u. di cui il lavoratore è componente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13938 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2103 com. 8
Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 567 com. 2
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 42 com. 1
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 8
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.
Contr. Coll. 07/08/1998 art. 10
Contr. Coll. 07/08/1998 art. 18 com. 4

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