Cass. civ. n. 15568 del 4 giugno 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
Periodo di comporto - Aspettativa senza stipendio ex art. 51 c.c.n.l. del 31 maggio del 2011 del personale dipendente dei servizi di pulizia - Prolungamento - Licenziamento - Violazione dell'art. 2110 c.c. - Sussistenza.
La richiesta del lavoratore, anteriore alla scadenza del periodo di comporto, di fruire dell'aspettativa senza stipendio di cui all'art. 51 del c.c.n.l. personale servizi di pulizia del 31 maggio 2011 determina il naturale prolungamento del comporto oltre il previsto termine di dodici mesi, con la conseguenza che nessun licenziamento può essere validamente intimato in detto periodo.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1367
Contr. Coll. 31/05/2011 art. 51