Cass. civ. n. 15587 del 01 giugno 2023

Testo massima n. 1


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Possesso ex art. 485 c.c. - Esistenza già al momento dell’apertura della successione - Necessità - Esclusione - Possesso successivo - Rilevanza - Effetti.


Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15690 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 485

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