Cass. pen. n. 15636 del 24 gennaio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Confisca - Istanza di revoca respinta dal giudice dell'esecuzione in prima istanza a seguito di udienza camerale anziché "de plano" - Opposizione - Procedimento - Instaurazione del contraddittorio - Necessità - Omissione - Conseguenze.


In tema di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, anziché "de plano", deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 13952 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.

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