Cass. pen. n. 15637 del 13 marzo 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - Esecuzione del sequestro preventivo impeditivo - Ordine di sgombero del pubblico ministero - Principio di proporzionalità - Applicabilità - Condizioni - Potere di rivalutazione officiosa delle esigenze cautelari - Esclusione - Ragioni.
In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità, applicabile anche nella fase di esecuzione del vincolo mediante l'ordine di sgombero emesso dal pubblico ministero, non comporta, in assenza di impulso di parte, la rivalutazione, da parte del giudice cautelare, della sussistenza del requisito del "periculum in mora", posto che, ove ciò fosse consentito, si determinerebbe una sua indebita invasione in prerogative dell'organo requirente, preposto all'esecuzione del provvedimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.