Cass. pen. n. 15641 del 19 ottobre 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Attività discrezionale della pubblica amministrazione - Corruzione propria - Violazione di norme attinenti a modi, contenuti o tempi di provvedimenti e decisioni - Necessità - Interesse privato perseguito sussumibile nell'interesse pubblico - Reato configurabile - Corruzione per l’esercizio della funzione.
In tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 319