Cass. pen. n. 15642 del 07 febbraio 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - Consulenza tecnica di ufficio - Omesso deposito della relazione - Reato di rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Ragioni.


Non integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. l'omesso deposito della consulenza tecnica di ufficio nel termine fissato dal giudice o prorogato, nel caso in cui, in ragione della tipologia dell'accertamento delegato, non sia di per sé ravvisabile l'urgenza, posto che il termine fissato per il deposito è ordinatorio e che l'ordinamento prevede, in presenza di grave ritardo non giustificato, la revoca dell'incarico.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 8870 del 2022

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 328 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 195
Cod. Proc. Civ. art. 196

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