Cass. civ. n. 15665 del 05 giugno 2023

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Decorrenza - Presupposti - Estinzione dell’obbligazione - Necessità - Contestazione del credito - Rilevanza - Fattispecie.


Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista, sebbene la società-cliente avesse contestato le somme richieste e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17595 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2957

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE