Cass. civ. n. 15665 del 5 giugno 2023

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI


Decorrenza - Presupposti - Estinzione dell’obbligazione - Necessità - Contestazione del credito - Rilevanza - Fattispecie.


Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista, sebbene la società-cliente avesse contestato le somme richieste e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2957

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Precedenti: Cass. civ. n. 17595/2019

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