Cass. pen. n. 15666 del 29 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Appello avverso sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Applicabilità all'imputato detenuto per altra causa - Esclusione - Ragioni.


In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 4342 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 10 com. 1 lett. H

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