Cass. civ. n. 15677 del 05 giugno 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE Svolgimento in fatto delle mansioni superiori - Differenze retributive - Autista ed autista soccorritore di Croce Rosse Italiana - Giudizio cd. trifasico - Necessità - Contenuto.


Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori - nello specifico di autista soccorritore, anziché di autista di Croce Rossa Italiana (C.R.I.) - consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, che, nella specie (e con riguardo ai contratti collettivi C.R.I. relativi agli anni 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009) si concretizzano nell'inserimento del solo autista soccorritore (che integra una professionalità che opera in campo medico) - non anche del mero autista - nel processo produttivo tipico dell'attività sanitaria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5942 del 2004

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Contr. Coll. 04/11/2011 art. 8
Contr. Coll. 09/10/2003
Contr. Coll. 01/10/2007

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