Cass. civ. n. 15695 del 5 giugno 2024

Testo massima n. 1


MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)


Mutuo di scopo convenzionale - Contenuto - Interesse del solo mutuante alla realizzazione del programma di destinazione della somma - Insufficienza - Interesse del mutuante alla realizzazione del programma - Necessità.


Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1322
Cod. Civ. art. 1343
Cod. Civ. art. 1813

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Precedenti: Cass. civ. n. 24699/2017

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