Cass. pen. n. 15705 del 27 gennaio 2023

Testo massima n. 1


GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI - Associazione per delinquere costituita da tre soli partecipi - Sentenza di condanna nei confronti di un partecipe - Successivo giudizio nei confronti di altro associato - Causa di astensione o ricusazione del giudice - Sussistenza - Ragioni.


Costituisce causa di astensione o ricusazione del giudice l'aver partecipato all'adozione di una decisione di condanna relativa ad associazione per delinquere costituita da tre soli associati, in quanto, in tale ipotesi, la condanna di uno di essi implica un giudizio sulla sussistenza stessa del sodalizio, diversamente dal caso di consorzi criminali coinvolgenti un numero rilevante di persone, nei quali l'idoneità pregiudicante per il giudice della decisione assunta nei confronti di un partecipe deve valutarsi in concreto, in relazione ai profili di responsabilità dei coimputati giudicati in altro procedimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 6797 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST.
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

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