Cass. civ. n. 15740 del 05 giugno 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE 2112 c.c. - Revoca dell'autorizzazione della cedente allo svolgimento dell'attività bancaria - Incidenza sulla autonomia dell'azienda - Esclusione - Ragioni.


In tema di trasferimento di azienda, la revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa cedente, allo svolgimento dell'attività bancaria non incide sul requisito dell'autonomia del compendio aziendale, presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., in quanto l'autorizzazione non è un bene immateriale, né un elemento costitutivo dell'attività economica organizzata, bensì l'esito della verifica preliminare sulla sussistenza di tutte le condizioni tecniche e finanziarie per l'esercizio, da parte di un determinato soggetto, dell'impresa bancaria, come tale insuscettibile di cessione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15495 del 2008

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2112
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 14

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